Familiarizzare con la “nuova” flat tax: ecco l’obiettivo dei professionisti per questi primi giorni del 2020, che da questo punto di vista fanno ancora parte del 2019. Tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti entro il 12 gennaio 2020 devono infatti essere conteggiati, ai fini fiscali, tra quelli del 2019 e contribuiscono a formare il limite dei 30mila euro annui, oltrepassati i quali non è possibile beneficiare del regime agevolato.

La legge di Bilancio 2020 ha infatti introdotto alcuni vincoli per chi vuole utilizzare l’imposta sostituiva del 5 o del 15% (la prima applicabile alle start up, la seconda ai professionisti con meno di 65mila euro di compensi). L’accesso alla flat tax è quindi precluso a coloro che:

  •  nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30 mila euro (articolo 1, comma 692 della legge 160/2019 e articolo 50 del Tuir per i redditi assimilati)
  • abbiano superato il limite di 20mila euro per le spese per il personale dipendente.

Come verificare i requisiti per la flat tax

I professionisti che intendano entrare (o rimanere) nella flat tax devono innanzitutto verificare l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2019: questo controllo va effettuato in base al principio di cassa, ossia considerando il reddito effettivamente percepito lo scorso anno.

La necessità di tenere conto delle somme effettivamente incassate come retribuzioni o dei redditi assimilati si ricava dall’articolo 51 del Tuir, che assimila ai redditi da lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.

Con il termine “percepiti” si intende “incassati”, quindi l’importo corrispondente a una o più mensilità non incassate nel 2019 non dovrà essere conteggiato ai fini della verifica del limite dei 30mila euro.

Inoltre, per il calcolo si deve applicare il “principio di cassa allargato“, ossia devono considerarsi come percepiti nel 2019 i redditi da lavoro dipendente il cui pagamento è stato effettuato entro il 12 gennaio dell’anno successivo: anche questo principio è contemplato dall’articolo 51 del Tuir.

Bisogna poi capire se i redditi da lavoro dipendere soggetti a tassazione sostitutiva debbano essere compresi nel calcolo del limite dei 30mila euro, ad esempio nel caso in cui il contribuente che voglia avvalersi della flat tax abbia percepito degli arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata. Gli stessi dubbi sorgono in merito ai premi di produttività sotto i 3 mila euro, che sono sottoposti ad una tassazione sostitutiva del 10%.

Se si interpreta letteralmente il Tuir, queste somme dovrebbero essere conteggiate nella verifica del limite per la flat tax: indipendentemente dal tipo di tassazione a cui sono soggette, infatti, si tratta sempre di redditi da lavoro dipendente. Tuttavia, è preferibile un’interpretazione logico sistematica che tende ad escludere queste somme dal limite dei 30 mila euro per i redditi da lavoro dipendente, in virtù della loro natura straordinaria.

Redditi assimilati

A partire da quest’anno, non è possibile beneficiare del regime forfettario anche nel caso in cui si superi il limite di 30 mila euro con il possesso di redditi assimilati al lavoro dipendente. In questa disposizione, che fa riferimento all’articolo 50 del Tuir, si comprende qualsiasi tipo di reddito assimilato.

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Il caso più frequente riguarda i compensi percepiti per le attività di amministratore, sindaco, revisore, le collaborazioni a testate giornalistiche o le partecipazioni a commissioni. Sono considerati tali anche i compensi percepiti in virtù di rapporti di collaborazione consistenti in attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica stabilita. Tuttavia è necessario che tali attività non siano riconducibili allo stesso oggetto della professione esercitata.