Il Processo Tributario Telematico (PTT), obbligatorio in tutto il Paese dal 1 luglio 2019, prevede l’utilizzo della firma digitale in tutti gli atti processuali. Nei rapporti tra le parti è quindi necessario utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC), mentre per comunicare con gli organi della giustizia tributaria è necessario utilizzare il SIGIT, ossia il portale web del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria.

Tutti i documenti che vengono inseriti nel fascicolo tributario, inclusi gli allegati per il ricorso, devono essere firmati digitalmente con firma elettronica avanzata: una caratteristica, questa, che differenzia il PTT da processo civile telematico, nel quale per gli allegati non è previsto alcun obbligo di firma digitale.

Come si crea la busta crittografica

La busta crittografica contiene il documento originale e le informazioni relative al firmatario e al suo certificato di sottoscrizione. Si può creare con tre modi:

  • CAdES: permette di firmare qualsiasi tipo di file e offre la possibilità di apporre più firme sullo stesso file; l’estensione del file diventa .pt7 ed è necessario dotarsi di un software apposito
  • PAdES: permette di firmare solo file in formato PDF; l’estensione del file non viene modificata, pertanto questo rimane leggibile al pari di qualsiasi altro documento in PDF. Si tratta di una soluzione vantaggiosa in termini di flessibilità, perché permette di posizionare la firma all’interno del documento, di modificare un documento firmato senza perdere l’autenticità della versione precedente, di gestire diverse versioni del documento in presenza di più sottoscrizioni e così via
  • XAdES, permette di firmare i documenti XML.

Nel Processo Tributario Telematico, a partire da luglio 2019, è possibile utilizzare la firma CAdES o PAdES, mentre non sono ammessi i documenti sottoscritti con firma XAdES.

Infine, è importante ricordare che, per quanto riguarda la firma digitale, nel periodo di tempo che intercorre tra la sottoscrizione del ricorso, che viene notificato via PEC all’ufficio controparte, e la data di costituzione in giudizio, è possibile che il certificato di firma scada. In questo caso, prima della costituzione in giudizio, sarà necessario che il difensore sottoscriva nuovamente il ricorso e la procura, con firma in corso di validità.

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