L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la prima versione della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, offrendo alcuni fondamentali chiarimenti sulle modalità di compilazione di questi documenti, oltre a mettere a disposizione degli operatori un aggiornamento delle specifiche tecniche e della rappresentazione tabellare.

Ecco i punti fondamentali della nuova guida.

Come integrare la fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo facoltativo dei codici TipoDocumento relativi alle ipotesi di reverse charge  (ossia TD16, TD17, TD18 e TD19), che possono essere impiegati sia dal cessionario che dal committente in modo da effettuare, attraverso il Sistema di Interscambio, l’integrazione della fattura, evitando così di dover presentare l’esterometro.

A tal proposito, l’Agenzia ha sottolineato che, nel caso in cui il documento integrativo sia trasmesso al Sistema di Interscambio, le informazioni in esso registrate saranno utilizzate ai fini dell’elaborazione delle bozze dei registri IVA precompilati. A tale scopo quindi è consigliabile trasmettere i documenti integrativi al SdI entro la fine del mese, da indicare nel campo “Data”, così da consentire all’Agenzia di acquisirli tempestivamente.

Se invece si preferisce integrare manualmente la fattura ricevuta manualmente, tale operazione non sarà riportata nelle bozze di registri IVA elaborati dall’Agenzia; inoltre rimarrà l’obbligo di comunicare i dati degli acquisti da fornitori esteri attraverso il flusso dell’esterometro, mediante la valorizzazione del blocco DTR ed utilizzando, ad esempio, il codice TD11 per acquisti di ervizi intra-UE oppure  il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE.

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Emettere note di variazione

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per rettificare gli estremi di una fattura già inviata al Sistema di Interscambio è necessario indicare tale variazione nel blocco 2.1.6 (in caso di TD04 e TD05) e nel blocco 2.1.2 (in caso di TD08 e TD09).

Nel caso di ricezione di una nota di credito relativa a un’operazione per la quale il debitore di imposta è il cessionario o committente che in precedenza si è avvalso della facoltà di trasmettere il documento di integrazione/autofattura al SdI (tramite i tipi di documento TD16, TD17, TD18 e TD19), l’Agenzia ha precisato che il cessionario o committente che riceve la nota di variazione può procedere con l’integrazione in formato elettronico della nota di credito, utilizzando lo stesso tipo di documento tramesso al SdI per integrare la prima fattura ricevuta (codici da TD16 a TD19) e indicando gli importi con segno negativo.

Inoltre, in tali circostanze, non si deve utilizzare il tipo documento TD04, che invece deve essere utilizzato nel caso di variazione in diminuzione di una precedente fattura trasmessa con TD24, TD25, TD26 o TD27.

Stesso discorso per le note di debito ricevute, per le quali il debitore di imposta è il cessionario o il committente. Anche in questo caso, quest’ultimo deve integrare la nota di debito e può utilizzare la stessa tipologia di documento trasmessa al Sistema di Interscambio, integrando la prima fattura ricevuta (codici da TD16 a TD27) indicando gli importi con segno positivo. In tal caso non bisogna considerare il documento TD05, che invece si deve utilizzare nel caso di variazione in aumento di una precedente fattura trasmessa con TD24, TD25, TD26 o TD27.

Fatture elettroniche: nuovi codici Natura

Un punto importante nella guida riguarda le istruzioni sull’utilizzo dei nuovi codici Natura, che dovranno essere utilizzati obbligatoriamente a partire dal 1 gennaio 2021, al posto dei generici codici N2, N3 e N6.

In particolare, il codice N2 viene suddiviso in due sotto codici:

  • il codice N2.1, che identifica le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità (da indicare al rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA)
  • Il codice N2.2, che si utilizza per tutti gli altri casi in cui un soggetto IVA non ha l’obbligo di emettere fattura.
Il codice N3 invece è suddiviso in sei fattispecie in base alla non imponibilità (da N3.1 a N3.6), che ricalcano le casistiche esposte nei righi VE30, VE31 e VE32 della dichiarazione annuale IVA.  Tra questi, alcuni codici devono essere utilizzati anche dal cessionario o committente che trasmette al Sistema di Interscambio i documenti di integrazione relativi ad acquisti non imponibili (codice N3.4), oppure dal cessionario che utilizza i codici TD18 o TD19 in relazione a beni introdotti in depositi IVA (codici N3.5 e N3.6).
Infine, il codice N6 è stato suddiviso in 9 specifici di operazioni soggette ad inversione contabile, di cui i primi otto sono riportati al rigo E35 della dichiarazione annuale IVA. Il codice N6.9, invece, va utilizzato solo per le nuove tipologie di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile.