Le nuove cause di esclusione introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (ossia redditi a lavoro dipendente o assimilati sopra ai 30.000 euro e spese per il personale dipendente superiori ai 20.000 euro) porteranno fuori dal regime forfettario centinaia di migliaia di Partite Iva. Questi contribuenti devono quindi organizzarsi per osservare i diversi adempimenti fiscali, con l’auspicio (ma da verificare e confermare), che si possa applicare il termine di 60 giorni a partire dal 1 gennaio 2020.

La prima cosa da fare è sicuramente applicare l’Iva sulla cessioni di beni e prestazioni di servizi: sarà quindi necessario avvisare i propri clienti e specificare che il compenso eventualmente già concordato sarà maggiorato dell’imposta. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa nel 2019, ovviamente senza Iva, e venga pagata nel 2020, l’imposta non dovrà essere aggiunta o scorporata, perché l’operazione si intende effettuata lo scorso anno, quando il professionista era ancora legittimamente nel regime forfettario.

Partite Iva fuori dal regime forfettario: ecco cosa fare

Il secondo adempimento che aspetta gli ex forfettari (ad eccezione dei medici) è dotarsi del codice unico necessario per l’emissione della fattura elettronica. Inoltre, è opportuno (ma non obbligatorio) comunicare  in via telematica all’Agenzia delle Entrate la procura eventualmente rilasciata ad un intermediario per i servizi telematici offerti dall’Agenzia stessa.

Inoltre, a partire da quest’anno le Partite Iva in ex forfettario subiranno la ritenuta d’acconto sui compensi professionali o le intermediazioni.

Infine, per quanto riguarda le fatture emesse nel 2019 e non pagate, relative a prestazioni professionali per le quali il professionista aveva dichiarato che il compenso non era oggetto a ritenuta d’acconto, sarà necessario comunicare al committente l’uscita dal regime agevolato, affinché possa operare la ritenuta, in quanto tale compenso andrà a formare il reddito imponibile nel 2020.

Vantaggi per gli ex forfettari

Non ci sono solo svantaggi per gli ex forfettari, per i quali scatta infatti la rettifica della detrazione ai fini Iva. Perciò per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni e per gli acquisti di immobili negli ultimi 10 anni, gli ex forfettari hanno diritto alla detrazione nella misura di tanti quinti o decimi non ancora maturati al 1 gennaio 2020.

Inoltre, questi contribuenti hanno diritto al recupero dell’Iva sulle rimanenze di merci in giacenza a inizio 2020, purché procedano all’inventario e alla valorizzazione dei beni sulla base dei prezzi delle fatture più recenti.

La rettifica deve essere effettuata in sede di dichiarazione Iva, così come prevedono l’articolo 19 bis del Dpr 633/72 e il comma 61 della legge 190/2014. Tuttavia, in caso di mutamento di regime, il credito Iva può essere utilizzato già in sede di liquidazione periodica.

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