Anche quest’anno il calendario relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata è cambiato, seppur in modo molto ridotto rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno. Dopo la pubblicazione del modello, infatti, il decreto Sostegni (art. 5, comma 22 D.L. n. 41/2021) è intervenuto per definire le scadenze, posticipando di alcuni giorni la data entro la quale il modello sarebbe stato disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate.

In realtà lo slittamento di alcuni termini relativi alla dichiarazione dei redditi, come l’invio delle Certificazioni Uniche, dei dati relativi ad oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate e altri dati riguardanti detrazioni e deduzioni. Per l’invio di tali dati, il termine originario è slittato dal 16 marzo al 31 marzo 2021 e di conseguenza è stata spostata in avanti anche la data a partire dalla quale si può inviare la dichiarazione, fissata al 19 maggio 2021.

Rimangono invariate, invece, le altre date relative alla dichiarazione precompilata, a partire da quella relativa all’apertura vera e propria del canale, con la possibilità di modificare e/o trasmettere la dichiarazione.

Ecco quindi i principali adempimenti e le date da segnare sul calendario fiscale.

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Dichiarazione dei redditi precompilata 2021: le novità

Il modello precompilato, disponibile da oggi 10 maggio 2021 nella sezione riservata del sito di Agenzia delle Entrate, riporta alcune importanti novità rispetto allo scorso anno. In particolare, a partire da quest’anno, ai fini dell’elaborazione della precompilata, i dati da fornire nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, oltre ai dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente, salvo alcune eccezioni, quelli relativi alle spese per le quali spetta la detrazione al 19% ai fini IRPEF sostenute con modalità di pagamento tracciabili.

Inoltre da quest’anno, tra i dati precompilati i contribuenti troveranno anche quelli relativi alle spese scolastiche detraibili, versate l’anno precedente.

Dichiarazione dei redditi: cosa si può fare dal 10 maggio

Dal 10 maggio è possibile esclusivamente prendere visione della propria dichiarazione dei redditi precompilata sul sito di Agenzia delle Entrate. Per accedere alla dichiarazione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, oppure:

  • delle credenziali dispositive Fisconline
  • della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o dlla CIE (Carta di identità elettronica)
  • delle credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
Ovviamente è sempre possibile delegare un soggetto terzo, che sia un professionista abilitato o un CAF.
Accedendo al portale con le credenziali sopra elencate si troverà:
  • il modello 730 precompilato
  • una sezione che riporta l’elenco delle informazioni relative alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate
  • l’esito della liquidazione della dichiarazione, ossia il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga, insieme al prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nel caso in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo, ad esempio perché non sono noti elementi essenziali come la destinazione d’uso di uno o più immobili), l’esito della liquidazione sarà disponibile solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione.

Dichiarazione precompilata: cosa si potrà fare dal 19 maggio

La data di apertura vera e propria della campagna dichiarativa avviene il 19 maggio: è partire da tale data quindi che sarà possibile presentare la dichiarazione. Il contribuente avrà a disposizione tre opzioni:
  • presentare la dichiarazione senza apportare modifiche
  • presentare la dichiarazione dopo averla modificata
  • rifiutare la dichiarazione precompilata.
Vediamo le singole casististiche.

Presentazione senza modifiche

Se si trasmette la dichiarazione senza effettuare modifiche, il contribuente godrà di un’esenzione dai controlli formali; l’Agenzia delle Entrate avrà comunque la possibilità di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, incluse quelle per i familiari a carico, e alle agevolazioni, oltre agli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

Presentazione con modifiche

In caso di modifiche alla dichiarazione precompilata, non operano le esclusioni dal controllo formale in atto per le dichiarazioni accettate integralmente.
Se le modifiche presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, oppure se determinano un rimborso superiore ai 4mila euro, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare dei controlli preventivi, sia in va automatizzata che con verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione, oppure dalla data di trasmissione se successiva a tale termine.
Se invece la dichiarazione modificata viene presentata tramite intermediari abilitati o CAF, il controllo formale sarà effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche in riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi e indicati nella dichiarazione precompilata. In tal caso, inoltre, non è previsto il controllo preventivo per i rimborsi di imposta superiore a 4mila euro.

Rifiuto della precompilata

In caso di rifiuto della dichiarazione dei redditi precompilata, il contribuente dovrà rivolgersi al sostituto d’imposta oppure al CAF/professionista abilitato per presentare la dichiarazione, da compilare in via autonoma.