I genitori di figli sotto i 21 anni fiscalmente a carico potranno continuare a beneficiare di detrazioni e le deduzioni sulle spese sostenute nel loro interesse, anche se non fruiscono più delle relative detrazioni per i figli.

È quanto specifica l’Agenzia nella circolare 4/E/2022 di commento alla riforma dell’Irpef, nella quale si illustrano anche le modifiche alla detrazione per i figli a carico introdotte dal Dlgs 230/2021 a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale.

A partire dal 1 marzo i sostituti di imposta non riconosceranno più in busta paga le detrazioni per i figli a carico fino a 20 anni e 364 giorni, perché sostituite dal cosiddetto assegno unico; tuttavia, i genitori potranno continuare a beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni per le spese sostenute in favore dei figli fiscalmente a carico, ma anche del regime fiscale agevolato dei beni e servizi del welfare aziendale, come previsto dall’articolo 51, comma 2, del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate inoltre precisa che, sulla base in base alla lettera d) comma 1 dell’articolo 12 del Tuir così come modificata dal decreto Sostegni ter (Dl 4/2022), i figli che per età non hanno diritto alla detrazione sono anche esclusi dalla categoria dalla categoria degli altri familiari a carico ex articolo 433 del Codice civile. Le detrazioni per i figli under 21 saranno quindi riconosciute dal sostituto di imposta in busta paga solo per i primi due mesi del 2022, salvo come sempre il conguaglio di fine anno o fine rapporto sulla base del reddito complessivo.

Inoltre le Entrate precisano che la regola del ragguaglio della detrazione 2022 ai 2/12 dell’importo annuo stimato si applicherà anche alla speciale detrazione per famiglie numerose (nuclei con almeno quattro figli), regola anch’essa abrogata a partire dal 1 marzo insieme alle altre maggiorazioni, ossia per figlio di età inferiore a tre anni, per figlio disabile, a partire dal terzo figlio. tale detrazione spetterà quindi per i primi due mesi del 2022, anche se il quarto figlio dovesse nascere dopo il 20 febbraio 2022.

Resta invece invariata, dopo le modifiche dell’articolo 12 del Tuir, la regola per la quale la detrazione per coniuge a carico può essere riconosciuta al posto di quella per primo figlio a carico (a condizione sempre che sia di età pari o superiore a 21 anni), nel caso risultasse più conveniente, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.

Non cambia nemmeno la regola base che prevede che le detrazioni siano riconosciute a mese, a partire dal mese in cui si sono verificate le condizioni di spettanza fino a quello di cessazione: la detrazione per i figli sarà quindi riconosciuta a partire dal mese di nascita fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Nel 2022, anno di transizione dal punto di vista fiscale, i sostituti di imposta dovranno quindi applicare due regimi di calcolo per le detrazioni sui figli a carico (fino al 28 febbraio 2022 e dal 1° marzo 2022), con due diversi conseguenti conguagli. Di conseguenza, vista l’entità delle modifiche e il fatto che le prime indicazioni siano arrivate dopo quasi due mesi, l’Agenzia delle Entrate permetterà di applicare anche le nuove regole sulla detrazione dei figli da aprile 2022 con conguaglio del mese di marzo da cui le stesse decorrono.

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