Sono ufficiali le modalità e i termini per aderire alla definizione agevolata: è quanto riporta l’ultimo articolo de IlSole24Ore, riprendendo un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con le Dogane e i Monopoli.
Nel provvedimento si definisce le modalità di applicazione della definizione agevolata: nel dettaglio, sono dovuti tutti i tributi e gli eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, escluse sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.

Sono inclusi nella nuova misura:

• Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del Dlgs 218/1997;
• Gli atti di recupero crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati;
• Gli inviti al contradditorio, sempre notificati entro il 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento;
• Gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non perfezionati e per i quali non è decorso il termine di versamento e il perfezionamento dell’adesione.

Rimangono invece esclusi dal condono fiscale gli atti definiti con altre modalità o impugnati entro o successivamente il 24 ottobre 2018.

Infine, ecco le scadenze entro le quali è necessario versare quanto dovuto per il perfezionamento dell’adesione agevolata:
23 novembre 2018: termine per il versamento in un’unica soluzione o della prima rata per la definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero;
Avvisi in contradditorio: il 23 novembre 2018 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione o della prima rata;
13 novembre 2018: termine per gli accertamenti con adesione, che possono essere definiti versando tributi e contributi.

Nel caso in cui l’atto interessato da definizione agevolata non richieda il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può aderire all’agevolazione con una comunicazione in carta libera, da presentare direttamente, con raccomandata a/r o all’indirizzo PEC dell’ufficio competente.

Se si opta per il pagamento rateale, le somme devono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Infine, per ogni atto definito deve essere utilizzato un diverso modello F24 o F23.