Quando si può presentare la definizione agevolata delle controversie tributarie? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate.

Iniziamo dicendo che l’art.6, comma 1, del DL n.119 del 2018 prevede che le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e avente per oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluso quello in Cassazione, e anche a seguito di rinvio, possano essere definite in via agevolata, con il pagamento di un importo pari al valore delle controversia, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi ne è subentrato o ne ha la legittimazione.

Attraverso l’istituto della definizione agevolata, quindi, i contribuenti possono chiudere le controversie tributarie, pagamento determinati importi correlati al valore della stessa.

Ambiti di applicazione della definizione agevolata

Per applicare la definizione agevolata delle controversie tributarie, è necessario che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del DL n.119 del 2018, vale a dire che alla data del 24 ottobre 2018 il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte.

Inoltre è necessario che, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva: la definizione delle controversie tributarie, quindi, può applicarsi solo ai rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e non esauriti alla data di presentazione delle domanda.

In caso di ricorso pendente in primo grado, è possibile definire la controversia pagando il 90% del valore della lite, mentre in caso di soccombenza delle Agenzia delle Entrate nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data in vigore del sopracitato decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento di specifiche percentuali.
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La definizione è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda, come precisato nella circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, da inviare telematicamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate parte in giudizio, utilizzando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nella stessa circolare sono poi dettagliati gli atti inclusi tra quelli impositivi, ossia:
  • gli avvisi di accertamento
  • provvedimenti di irrogazione di sanzioni
  • atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati
  • ogni altro atto impositivo che presenti una pretesa tributaria quantificata.

Percentuali delle definizione agevolata

Inoltre è opportuno specificare che nell’articolo 6, comma 2, lettera a, del DL n. 119 del 2018, si prevede che, per poter beneficiare del  pagamento del 40% dell’importo della lite, la pronuncia di primo grado in cui l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente deve essere stata depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge; in tal senso si è espressa anche la circolare n.6 del 2019, dove si specifica che, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite:
  • con il pagamento del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado
  • con il pagamento del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Ne consegue che nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, la sentenza di primo grado che accoglieva le ragioni del contribuente non era ancora depositata, questi non potrà in alcun modo beneficiare della riduzione di imposta, in quanto la pronuncia di primo grado è intervenuta successivamente alla suddetta data.