Il decreto Rilancio prolunga il periodo di sospensione dei versamenti di quanto dovuto in seguito ad atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti di imposta.

La proroga riguarda tutti quei versamenti in scadenza tra il il 9 marzo e il 31 maggio 2020: avvalendosi della proroga, si potranno effettuare i pagamenti entro il 16 settembre 2020, senza interessi o sanzioni. Il versamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, sempre entro il 16 settembre, oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dallo stesso giorno e con scadenza il 16 di ogni mese. Si specifica che non è previsto un rimborso per le somme eventualmente versate nel periodo di proroga.

Versamenti sospesi: gli atti coinvolti dalla proroga

Il decreto Rilancio prevede una proroga dei versamenti relativa a:

  • atti di accertamento con adesione, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 218/1997
  • accordi conciliativi, ai sensi dell’art. 48 (conciliazione fuori udienza) e dell’art. 48-bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992
  • accordi di mediazione, di cui all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/1988 e dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/1990: si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita, o con rendita presunta
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986
  • atti di recupero di cui all’art. 1, comma 421, legge n. 311/2004 per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (ad esempio gli avvisi di recupero del credito d’imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi)
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi di cui all’art. 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.

La nuova scadenza dei termini di accertamento

La proroga dei versamenti stabilita dal decreto Rilancio si applica agli atti precedentemente citati solo nel caso in cui i termini di versamento di tali atti scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La proroga è valida anche per le somme rateali che scadono nello stesso periodo, dovute in seguito ai citati atti rateizzabili e a quelli per i quali si applica la disposizione di cui al comma 3; infine sono prorogati anche i versamenti delle somme dovute ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018.

Proroga anche per la notifica del ricorso di primo grado

Il decreto Rilancio ha previsto anche una proroga per la notifica del ricorso di primo grado. Il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie, in relazione agli atti sopracitati e agli atti definibili ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è infatti spostata al 16 settembre 2020.
Possono beneficiare della proroga anche le impugnazioni degli atti e degli avvisi di liquidazioni, nei casi richiamati sopra, i cui relativi 60 giorni di norma previsti per l’impugnazione scadono sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020: si tratta quindi degli atti notificati tra l’8 gennaio e il 1 aprile 2020.

Gli atti esclusi dalla proroga del decreto Rilancio

Restano esclusi dalla proroga al 16 settembre i ricorsi contro gli atti diversi da quelli elencati sopra, e in particolare gli atti di sole sanzioni ai sensi dell’art.6, D.Lgs. n. 472/1997, gli accertamenti emessi dagli enti locali per i quali non è prevista acquiescenza e gli atti emessi dagli Agenti della riscossione, come cartelle di pagamento, fermi e comunicazioni di ipoteche.
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