Le nuove richieste di dilazione non dovranno riguardare necessariamente la totalità dei debiti fiscali affidati all’agente della riscossione, ma possono avere per oggetto le singole partire a ruolo, separatamente. Questo comporta che la decadenza da uno dei piani di rientro non influisce né sulla conservazione degli né sulla possibilità di chiedere una nuova rateizzazione per debiti fiscali diversi da quelli decaduti.

Il limite di debito, in relazione a ciascuna istanza, è inoltre raddoppiato da 60.000 a 120.000 euro: sotto questa nuova soglia non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore per poter accedere alla rateizzazione. Inoltre, il numero di rate non pagate che comporta la decadenza dal piano passa da 5 a 8. Tuttavia, chi decade dalla rateizzazione non può più, in nessun caso, dilazionare nuovamente il debito scaduto.

Sono queste le principali novità introdotte dall’articolo15-bis introdotto nel decreto Aiuti (Dl 50/222) dalla legge di conversione 91/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 16 luglio 2022.

La prima modifica riguarda la possibilità di parcellizzare il debito da rateizzare: prima di tale modifica, quando il debitore presentava una domanda di dilazione, l’agente della riscossione verificava il totale del debito a ruolo e predisponeva il piano di piano di rientro per l’intera somma. Non era quindi ammessa, in linea di principio, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti. Allo stesso modo, in presenza di una dilazione pregressa decaduta, se il debitore riceveva una nuova cartella di pagamento e ne richiedeva la rateazione, si sarebbe visto rigettare la domanda, a meno di non provvedere al saldo di tutto lo scaduto.

Con la modifica invece si consente la proposizione di istanza autonome, riferite a ciascun carico o partita di ruolo. Quindi il debitore è libero si scegliere la durata del piano, senza dover allegare nulla, entro il limite dei 120mila euro: questo nuovo tetto deve essere confrontato con ciascuna istanza, senza dover necessariamente sommare la totalità dei carichi affidati.

Le nuove regole si applicano solo a partire dalle istanze presentate dal 18 luglio: per gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina si prevede che, in riferimento alle istanze presentate prima di tale data, resti immutato il principio secondo il quale, in caso di decadenza dalla rateizzazione, sia possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute. In questo caso, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate.

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