Nella relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria è dedicato ampio spazio agli interventi da mettere in atto per migliorare il ruolo della Corte di Cassazione e il giudizio di legittimità, con il duplice scopo di mettere la Suprema Corte nelle condizioni di esercitare la sua funzione nomofilattica e di ridurre il contenzioso in Cassazione.

La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione

L’obiettivo della Corte di Cassazione è assicurare la corretta osservanza delle leggi nelle decisioni giudiziali, operando un generalizzato giudizio di legittimità che, nel tempo, assume una funzione di nomofilattica, propria della Suprema Corte.

I precedenti, e la ripetuta affermazione della loro legittimità, attraverso l’inveramento della norma generale e astratta in principi di diritto, creano infatti il diritto vivente che, messo in atto dalla Corte, permette di garantire l’esatta osservazione e un’interpretazione uniforme della legge, oltre che l’unità del diritto obbiettivo nazionale.

In questo modo la Corte di Cassazione esercita le funzioni nomofilattiche che le sono proprie, in base a quanto previsto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Tale funzione è inoltre elevata a garanzia costituzionale all’art. 111, comma 7 della Costituzione, il quale stabilisce che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Già nel 2006, il legislatore aveva voluto valorizzare maggiormente questa funzione, riscrivendo l’art. 363 c.p.c. e l’inserimento del comma 3 all’art. 374 c.p.c.. Ora la Commissione interministeriale è tornata nuovamente sul tema, vista la necessità di creare le condizioni che permettano alla Corte di Cassazione di esercitare al meglio la propria funzione nomofilattica.
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Le proposte della Commissione interministeriale

In materia tributaria, l’esigenza che la Corte di Cassazione svolta in odo efficace la sua funzione nomofilattica è forse maggiormente avvertita per due motivazioni: da una parte il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice di merito si trova senza un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento, dall’altra la serialità nell’applicazione delle norme, che si riflette sulla serialità del contenzioso.
Pertanto, il ritardo nella definizione dei ricorsi si ripercuote anche sul giudizio di merito, perché l’affermazione definitiva dell’interpretazione di una norma avviene solo quando su un determinato argomento si è prodotto un numero consistente di cause, che invece potevano non nascere o essere decise più rapidamente, con un ulteriore aggravio dell’intero sistema della giustizia tributaria.
Al contrario, un’interpretazione sistematica e autorevole della Corte di Cassazione, resa quasi in concomitanza alle prime pronunce della giurisprudenza di merito, potrebbe svolgere un significativo ruolo deflattivo. A tal proposto, la Commissione ritiene di poter richiamare le proposte già elaborare in tema di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi dalla Commissione presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso.
Nella relazione finale della Commissione interministeriale sono presenti quindi due punti sui quali è possibile intervenire con una riforma:
  • l’istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione;
  • l’intervento del pubblico ministero nell’interesse della legge.

Rinvio pregiudiziale in Cassazione

Un primo strumento individuato dalla Commissione è il “rinvio pregiudiziale in cassazione” che riprende, in linea generale, l’analogo istituto previsto nell’ordinamento francese.
Tale istituto ha lo scopo di ottenere dalla Corte di Cassazione l’enunciazione di un principio di diritto in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzi una seria difficoltà interpretativa e che pertanto sarà probabilmente oggerro di n numerose controversie.
Il rinvio pregiudiziale è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario ma è comunque necessario prevedere l’istituzione di un filtro particolarmente rafforzato, in modo da evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, ottenendo in questo modo un effetto contrario rispetto alle finalità dell’istituto.
Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo per il giudice che ha disposto il rinvio, costituendo per gli altri giudizi che attengono la stessa questione interpretativa un precedente autorevole.

Ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria

Il secondo strumento volto a rendere più tempestivo ed efficace l’intervento nomofilattico è quello il ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria.
Il ricorso compete al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione e consiste nella richiesta indirizzata al Primo Presidente di rimettere una questione di diritto di particolare importanza, che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito, in modo che venga enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, al quale il giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.
La novità della riforma, che permette al al giudice di merito o al Procuratore Generale di utilizzare gli strumenti fin qui esposti, deve essere interpretata non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma, anche, come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità.