Le controversie fiscali nell’Unione Europea sono disciplinate dal d.lgs. 10.6.2020, n. 49, che stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure messe in atto per risolvere le controversie tra l’Agenzia delle Entrate e le Autorità competenti di altri membri dell’Unione, al fine di evitare le doppie imposizioni.

Inoltre il decreto definisce diritti e obblighi derivanti da tali controversie, anche con effetti in materia di contenzioso tributario, come la sospensione del processo e il giudizio di ottemperanza, oltre alla riscossione. Tra le novità più significative, c’è il superamento della regola della definitività dell’imposta.

Vediamo i diversi aspetti.

Procedura amichevole: istanza di apertura

Come anticipato, il d.lgs. 10.6.2020, n. 49 disciplina le procedure amichevoli e le altre procedure volte a raggiungere una risoluzione amichevole delle questioni che vertono sull’interpretazione di norme relative all’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e della Convenzione 90/436/CEE, del 23.7.1990, relativa alle doppie imposizioni in caso  di rettifica degli utili delle imprese associate.

La doppia imposizione è infatti compresa nella normativa, insieme ad altre ipotesi come l’accertamento di maggior reddito in uno stato membro dell’Unione europea, la residenza fiscale e la stabile organizzazione.

A dare impulso alla procedura è il contribuente residente nel territorio di uno Stato o in altro Stato membro nel quale la legislazione da luogo alla questione controversia. L’autorità competente, ossia l’Agenzia delle entrate per l’Italia e le Autorità fiscali per gli altri Stati, rappresentano il collegamento indispensabile nel rapporto tra contribuente e l’autorità dell’altro Stato coinvolto. Tali autorità sono legittimate a sottoscrivere l’eventuale accordo.

Per quanto riguarda l’Italia, il tribunale competente è la commissione tributaria, così come individuata ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

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In particolare, l’art. 2, comma 1, del succitato decreto, definisce:

  1. la “procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente” che si conclude con “un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basate su un’analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia” (lett. e);
  2. la “procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale” che si conclude con “un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna autorità competente coinvolta nella questione” (lett. f).
  • perfezionamento della prima notifica dell’atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa; in tal caso il contribuente deve fare riferimento alle norme di diritto interno dello Stato che ha emesso l’atto o altro documento o misura equivalente;
  • di notifica dell’avviso di accertamento o misura equivalente;
  • di notifica dell’avviso di accertamento emesso a seguito della consegna del processo verbale di constatazione.

La procedura amichevole non è preclusa dalla presenza di procedure amministrative tributarie che prevedano la definitività dell’imposta, così come non sussiste obbligo di avviare preventivamente l’iter del contenzioso tributario nazionale.

Infine, il contribuente può non presentare l’istanza se la commissione tributaria competente ha emesso sentenza di merito sulla controversia o se è intervenuta la conciliazione in udienza o fuori udienza, ai sensi degli artt. 48 e 48-bia del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Controversie fiscali nell’Unione Europea: gli effetti dell’istanza di procedura amichevole

Nel caso in cui il contribuente abbia instaurato un contenzioso tributario in Italia, elemento comunque non necessario per la presentazione dell’istanza, può richiedere che la trattazione della controversia sia sospesa in attesa del giudizio avviato. In caso di esito negativo, inoltre, l’interessato può decidere se abbandonare la controversia nazionale o proseguire con l’iter del contenzioso.

L’Agenzia delle Entrate ha tempo sei mesi dalla presentazione dell’atto (o dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari) per decidere in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza. Il contribuente può ritirare la domanda in qualsiasi momento con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e a tutte le Autorità coinvolte, ponendo a termine la procedura con effetto immediato.

Se il contribuente è una persona fisica residente nel territorio dello Stato ai fini fiscali oppure un’impresa non considerata “grande impresa” o non rientrante nella categoria di grande gruppo secondo la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato, l’istanza di apertura e la comunicazione di ritiro della procedura può essere presentata solo all’Agenzia delle Entrate.

Apertura della procedura amichevole

L’Agenzia delle Entrate, entro i tre mesi dal ricevimento dell’istanza, può richiedere in fase di istruttoria ulteriori specifiche informazioni, alle quali l’interessato deve dare risposta entro tre mesi, dandone comunicazione anche alle Autorità estere interessate.

Entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza o delle informazioni supplementari, l’Agenzia delle Entrate decide se accogliere o rigettare l’istanza, comunicando l’esito della decisione all’interessato e alle autorità competenti degli Stati membri.

L‘istanza può essere rigettata, con motivazione, nei casi seguenti:

  • l’atto non contiene le informazioni che sono richieste dagli artt. 3 e 5;
  • le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di tre mesi dalla data del ricevimento;
  • la questione non è considerata controversa;
  • l’istanza è stata presentata dopo che è trascorso il termine di tre anni decorrenti dalla data di perfezionamento della prima notifica dell’atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa; nel caso di consegna del processo verbale di constatazione il termine di tre anni decorre dalla data di notifica di accertamento.

Entro due anni dall’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri, le Autorità coinvolte devono adoperarsi per risolvere la controversia, con la possibilità di prorogare il termine fino ad un anno.

La procedura cessa a decorrere alla dara in cui intervenga, prima del raggiungimento dell’accordo, una una sentenza passata in giudicato o una decisone del giudice a seguito di conciliazione nel processo tributario di cui l’Agenzia delle entrate notifica l’evento alle Autorità degli altri Stati membri.

Infine l’Agenzia delle Entrate notifica all’interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo, insieme ai motivi generali in caso di esito contrario e ridetermina, se necessario, gli importi delle imposte dovute.

Il contribuente ha facoltà di presentare ricorso presso la commissione tributaria competente, secondo le norme previste, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, o una delle Autorità c0involte, abbiano rigettato l’istanza di apertura della procedura amichevole.

Istituzione della Commissione consultiva

Il contribuente può richiedere, in forma scritta, all’Agenzia delle entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati l’istituzione di una commissione consultiva per l’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie fiscali nell’Unione Europea. In caso questi abbia presentato ricorso, tuttavia, la richiesta non può essere presentata nel caso in cui:

  • il ricorso è pendente in conformità all’ordinamento interno dello Stato membro interessato;
  • la decisione di rigetto può essere impugnata ulteriormente secondo le norme vigenti dello Stato membro interessato;
  • la decisione di rigetto è stata confermata, a seconda del caso, con una sentenza che è già passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro con decisione non impugnabile ulteriormente.

Nel termine di due mesi dalla ricezione della richiesta, Agenzia delle Entrate notifica simultaneamente alle altre Autorità competenti, con contestuale perfezionamento delle operazioni di notifica delle medesime.

La Commissione è istituita, su apposita richiesta, in presenza di una delle condizioni che seguono:

  • l’istanza di apertura della procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorità coinvolte, ma a condizione che, secondo la normativa interna dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione di rigetto ,non è possibile presentare ricorso avverso la stessa;
  • non esiste un contenzioso pendente;
  • il contribuente ha rinunciato formalmente e per iscritto alla decisione di impugnare la decisione di rigetto;
  • l’istanza di apertura della procedura amichevole è stata rigettata da tutte le Autorità coinvolte ed è stata emessa una sentenza favorevole all’interessato a seguito del ricorso che è stato presentato presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto assunta da parte dell’Autorità competente in tale Stato;
  • le Autorità competenti coinvolte hanno accolto l’istanza di procedura amichevole ma l’accordo sulla risoluzione della questione controversa non è stato raggiunto entro il termine di due anni dalla data di notifica della decisone di accoglimento della stessa, ovvero del maggiore ulteriore anno su richiesta motivata di una delle Autorità coinvolte
  • l’Agenzia delle entrate rifiuta l’accesso alla procedura se sono state irrogate, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, pene per i delitti indicati nel titolo II del d.lgs. 10.3.2020, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto della questione (comma 7);
  • la questione controversa non comporta una doppia imposizione (comma 8);
  • prima della presentazione della richiesta, sulla questione è intervenuta una sentenza passata in giudicato o la conciliazione giudiziale nel processo tributario (comma 6).

Il contribuente deve provvedere alla presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva entro 50 giorni dalla data di ricevimento della decisone dell’Agenzia delle entrate di rigetto dell’istanza di apertura nella procedura amichevole (art. 6, comma 1) o della decisione adottata a seguito della procedura amichevole (art. 7, comma 5) o dalla pronuncia della decisione del tribunale competente dello Stato membro avverso la decisone di rigetto emesso dall’Autorità competente nello stesso Stato.

In alternativa alla Commissione consultiva, le autorità competenti degli Stati membri cointeressati possono istituire una Commissione che intervenga in un altro modo per risolvere la controversia. In luogo della procedura “con parere indipendente”, questo organo può applicare procedure o tecniche idonee per risolvere la controversia in modo vincolante, quali la mediazione, la conciliazione o altro strumento utili.

La decisione sulle controversie fiscali nell’Unione Europea

Entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, le Autorità interessate, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate, devono adottare, di comune accordo, le misure atte a risolvere la controversia. In caso di disaccordo, il parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie diventa vincolante, con obbligo di conformarsi. Pertanto Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui il rapporto fiscale sia esaurito, dovrà rideterminare in aumento o in diminuzione le imposte dovute.

Inoltre, se Agenzia delle Entrate non notifica al contribuente la decisione entro 30 giorni, questi richiedere l’adempimento attivando il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. 31.12.1992, n, 546.

Se, prima del parere, è intervenuta una sentenza passata in giudicato della Commissione tributaria o del giudice, l’Agenzia delle entrate ne dà notizia alle Autorità interessate e alle Commissioni per cui la procedura di risoluzione della controversia cessa.

Ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 10.6.2020, n. 49, la decisione adottata costituisce un titolo esecutivo, anche per le imposte che sono diventate esecutive e per il rimborso dovuto al contribuente. Tuttavia l’attuazione dal ricevimento della decisione è subordinata alla preventiva accettazione dell’interessato entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso di contenzioso pendente in sede nazionale, il contribuente dovrà provare, sempre entro 60 giorni, di avere depositato presso il competente organo giurisdizionale, la rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

Ad avvenuta accettazione l’Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute, o in alternativa la riscossione  delle imposte dovute.

La riscossione delle somme dovute con la rideterminazione della posizione fiscale ha per oggetto:

  1. le maggiori imposte;
  2. le sanzioni, eccetto il caso in cui queste siano già state definite in via agevolata secondo le norme vigenti;
  3. gli interessi, che sono conteggiati dalla data in cui la decisione è stata adottata secondo quanto è previsto dagli artt. 7 e 18.

Il contribuente può di presentare un’apposita istanza di rimborso delle sanzioni esclusivamente se la pretesa fiscale è stata  annullata integralmente, ma non se la definizione è stata annullata parzialmente.

Se l’interessato ha definito il caso controverso mediante la definizione agevolata di procedura amichevole o secondo le norme vigenti le somme che sono già state versate hanno rilevanza ai fini del computo finale.

Se la decisione, pur essendo un titolo esecutivo, non è stata attuata dall’Agenzia delle entrate, l’interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente osservando la procedura indicata all’art. 70 del d.lgs. 31.12..1992, n. 546, cioè mediante il “giudizio di ottemperanza”, chiedendo l’esecuzione della decisione.