La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8944/2018 è intervenuta in tema di inutilizzabilità della documentazione prodotta in fase di contenzioso tributario, raggiungendo una conclusione ormai condivisa. Nell’ambito dell’accertamento tributario, infatti, la sanzione rappresentata dall’impossibilità di utilizzare la documentazione prodotta in fase contenziosa, disciplinata dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973, può essere applicata solo in presenza di un preciso invito all’esibizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, correlato da un avvertimento sulle conseguenze derivanti dalla non ottemperanza a tale richiesta, elemento che trova giustificazione nella violazione dell’obbligo di leale collaborazione.

Documentazione contenzioso tributario: quando sono inutilizzabili?

Prendiamo il caso pratico esaminato dalla Cassazione. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno.

L’atto era stato preceduto sia dalla notifica dell’invito a contraddittorio (D.Lgs. n. 218/1997) che dalla notifica del questionario con il quale il Fisco aveva invitato il contribuente ad esibire una copia dell’atto stipulato, una copia dell’atto di provenienza relativo allo stesso cespite e l’eventuale documentazione relativa agli oneri sostenuti (ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973).

Il contribuente aveva quindi proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’avviso di accertamento, sostenendo che il Fisco non aveva tenuto conto, nel calcolo della plusvalenza, dei costi sostenuti per gli oneri di urbanizzazione e costruzione inerenti al terreno acquistato, così come certificato dal relativo Comune.

L’Agenzia delle Entrate si è opposta all’acquisizione di tale documentazione, dal momento che il contribuente non l’aveva prodotta in sede di risposta al questionario, né aveva aderito al successivo invito al contraddittorio.

La C.T.P ha dunque respinto il ricorso e il contribuente ha presentato appello avverso la sentenza, riproponendo i motivi presentati in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale ha però ritenuto opportuno confermare quanto deciso nella precedente sentenza.

A quel punto il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 4 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 24 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che, fin dal primo grado di giudizio, aveva rappresentato che nel calcolo della plusvalenza effettuato dal Fisco dovessero essere considerati gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione inerenti al terreno, allegando al ricorso originario una fotocopia del certificato rilasciato dal Comune, inclusa la concessione per l’esecuzione delle opere, che comprovava i costi sostenuti.

La Corte di Cassazione ha accettato il ricorso, affermando come la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede di contenzioso tributario opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Ufficio, corredato da un avvertimento sulle conseguenza di una mancata ottemperanza.

Nel caso preso in considerazione, invece, la C.T.P. si è limitata ad affermare che la documentazione fosse inutilizzabile sulla base che si trattasse di un incartamento non presentato al momento della risposta al questionario, ma senza considerare che la prova dell’avvertimento incombe sul Fisco, come già stabilito da una precedente sentenza della Cassazione (n. 27069 del 27/12/2016).

Inutilizzabilità della documentazione: le altre pronunce della Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa più volte sulla questione dell’inutilizzabilità della documentazione non prodotta.

Nell’ordinanza n.32177 del 12 dicembre 2018 si afferma che tale sanzione scatta solo se l’Amministrazione abbia inviato al contribuente il questionario contenente un’indicazione specifica dei documenti ritenuti rilevanti e di cui si chiedere l’esibizione, con l’espresso avvertimento che, in caso di mancata o insufficiente risposta, sarà impossibile depositare successivamente i documenti nella fase del contenzioso tributario.

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Infine, l’ordinanza n.6792 dell’8 marzo 2019 conferma che l’omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa non ne determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo per la mera omissione, ma in presenza di un peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Agenzia, rappresentato dell’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dal relativo avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.