Il cinque per mille rappresenta una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che ogni contribuente può destinare al sostegno di enti no profit o con particolari finalità, come al ricerca scientifica, universitaria o sanitaria. Si tratta di un sostegno che non costa nulla alle persone, perché tale quota delle imposte sarebbe comunque versata allo Stato.

Per assegnare il cinque per mille basta compilare i firmare l’apposito spazio all’intero della dichiarazione dei redditi (come il modello 730), inserendo il codice fiscale dell’ente prescelto. Nel caso in cui il contribuente non compili e non firmi questa sezione, la quota rimarrà allo Stato. È possibile scegliere di donare il cinque per mille a diverse realtà che, in linea generale, rientrano nelle seguenti categorie (fermo restando che per poter ricevere la donazione le organizzazioni devono essere ammesse a tale beneficio dai Ministeri di competenza):

  • volontariato e ONLUS;
  • ricerca scientifica;
  • ricerca sanitaria;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • comuni;
  • beni culturali e paesaggistici;
  • aree protette.
Grazie a questo strumento, molte realtà del Terzo settore che operano nei campi più disparati riescono a postare sollievo e a migliorare le condizioni di vita di persone, famiglie e bambini, ma anche a mettere in campo azioni in difesa dell’ambiente, della cultura e dello sport e la ricerca.
Con il cinque per mille si possono quindi supportare attività di interesse generale che hanno un impatto positivo sulla comunità e una ricaduta sociale di immenso valore, in Italia ma anche anche nel mondo.

Il ruolo del commercialista nel cinque per mille

Il commercialista, così come il consulente fiscale o il CAF, hanno un ruolo fondamentale nel supportare i contribuenti nella scelta del cinque per mille, sia nell’identificazione che si occupa degli interessi che gli stanno più a cuore, sia nel verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza a cui gli enti beneficiari del 5×1000 sono sottoposti e di cui il cittadino potrebbe non essere del tutto a conoscenza.
In particolare, quest’ultima verifica per i non addetti ai lavori può rivelarsi lunga e complessa, e inoltre non tutti conoscono ancora questo sistema per sostenere gratuitamente gli enti no profit: in tal senso il ruolo del commercialista si rivela fondamentale e di grande valore per il Terzo settore e le comunità che beneficano del lavoro di queste associazioni.

Gli obblighi per gli enti

Il 5x100o è stato introdotto in via sperimentale dall’art. 1, comma 337 e ss,. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006) e successivamente sistemato a livello normativo da più dispositivi. Il D.P.C.M. 23 luglio 2020 ne ha completato il processo di normazione.
In particolare, il D.P.C.M. stabilisce modalità e termini per l’accesso al beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando gli adempimenti a loro carico. Inoltre lo stesso provvedimento stabilisce le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell’elenco permanente, oltre alle modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari.
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Per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione e di pubblicità degli enti beneficiari del riparto del 5×1000, l’art. 16 del D.P.C.M prevede un triplice ordine di obblighi per soddisfare le esigenze di trasparenza, in base alle dimensioni economiche del contributo:
  • obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
  • obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice;
  • obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.
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