Il Processo Tributario ha subito nel corso del tempo più di una modifica.

La prima disposizione che ha regolato il contenzioso in materia tributaria è stato il  D.P.R. n. 636/1972. Con questo Decreto si affermava la natura giurisdizionale, non più amministrativa, delle Commissioni Tributarie.

Erano inoltre previsti tre gradi di giudizio dinanzi a tre differenti Commissioni:

  • Commissione di Primo Grado
  • Commissione di Secondo Grado
  • Commissione Centrale

Successivamente, a seguito dell’emanazione della L. 30.12.1991, n. 413, è stato riformato l’intero processo. In particolare, come prescritto nell’art. 30 della Legge, sono state ordinate le seguenti modifiche:

  1. articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio con Commissioni Tributarie di Primo Grado con sede nei capoluoghi di provincia e  Commissioni Tributarie di Secondo Grado con sede nei capoluoghi di regione. Soppressione della Commissione Tributaria Centrale (terzo grado di giudizio);
  2. esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti tributari;
  3. ampliamento delle attribuzioni delle Commissioni, con l’affidamento alle Commissioni anche delle controversie relative ai tributi locali, spostando quindi il confine tra giudice ordinario e giudice tributario;
  4. adeguamento delle norme del Processo Tributario a quelle del Processo Civile (la novità di maggior rilievo è la tutela cautelare finalizzata ad ottenere la sospensione dell’atto impugnato, alla quale ha fatto seguito l’istituto della conciliazione);
  5. disciplina dell’assistenza tecnica delle parti diverse dall’Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria.

A seguito di queste direttive il Legislatore ha provveduto all’emanazione di:

  • D.Lgs. 31.12.1992, n. 545
    Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega di Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30.12.1991, n. 413
  • D.Lgs. 31.12.1992, n. 546
    Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega di Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30.12.1991, n. 413

Un primo grande problema da affrontare è stata la soppressione della Commissione Centrale. Con l’introduzione delle nuove Commissioni, insediatesi definitivamente il 1° aprile 1996, è stato stabilito che i giudizi ancora pendenti in Centrale dovessero arrivare a definizione (art. 75 del D.Lgs 546/1992). Solo successivamente si sarebbe proceduto alla definitiva chiusura della Commissione Centrale.

Purtroppo, la difficoltà nello smaltire le cause ancora pendenti ha portato ad un allungamento dei tempi, addirittura oltre le iniziali previsioni. Il Legislatore si è, quindi, visto costretto ad emanare una serie di provvedimenti per regolamentare ed agevolare la chiusura delle controversie pendenti. Ultimo atto è stato il D.L. 40/2010, che all’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), ha previsto che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Ctc per le quali l’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soccombente nei primi due gradi di giudizio, escluse quelle con oggetto istanze di rimborso, “sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato”.

Ad oggi, benché i riferimenti normativi siano rimasti gli stessi, è da evidenziare come i testi di questi D.Lgs. sono stati modificati nel corso del tempo. Sono infatti stati previsti strumenti deflattivi del contenzioso, modifiche di termini procedurali ed altro ancora.

Infine, è necessario inserire nell’elenco dei riferimenti normativi anche il Codice di Procedura Civile (Regio Decreto 28.10.1940, n. 1443).
Questo perché il Processo Tributario, così come regolato dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 prevede espressamente che “ I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.”.

Il Processo tributario, in ogni caso, è destinato a cambiare ed evolversi ancora. Basti pensare alla recente introduzione della procedura telematica. Ed è sufficiente questo per rendere l’idea di cosa significa, oggi, esercitare la professione di Commercialista o Avvocato. Un continuo, costante aggiornamento, indispensabile per offrire un servizio professionale di qualità ai propri clienti. 

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