Mini-guida sul Contributo Unificato del Contenzioso Tributario, come si calcola e come va pagato.


Il Contributo Unificato nel Processo Tributario
è stato istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. All’art. 9, entrato in vigore il 17 luglio del 2011, è infatti stabilito che “E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario”.

Sempre nel medesimo D.P.R. all’art. 13, comma 6-quater: “Per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato (…)”.

A seguito dell’introduzione del Contributo Unificato nel Processo Tributario, chiunque decida di intraprendere un contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie è obbligato al pagamento di questo tributo.

Inoltre, secondo il disposto dell’art. 13, l’obbligo è per  Per i ricorsi principale e incidentale”  intendendosi con questa dicitura anche ogni atto processuale che comporti un ampliamento del thema decidendum. Come ad esempio, oltre il ricorso introduttivo, l’appello, l’appello incidentale e così via.

Ma vediamo più nel dettaglio questo tributo. Da chi è dovuto? Come si calcola? Con che modalità si paga? Ecco alcune delle domande che i professionisti si pongono.

 

Il Contributo Unificato chi lo deve pagare?

Il soggetto obbligato al versamento è colui che si costituisce per primo dinnanzi alle Commissioni Tributarie. Questo significa che il contribuente, persona fisica o società, che deposita in Commissione il fascicolo deve aver già assolto al pagamento del tributo. Esiste però una eccezione. Ovvero la possibilità della “prenotazione a debito”.
Tale istituto si applica:

  • alle amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 158 TUSG;
  • alle Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  • alle altre amministrazioni pubbliche ammesse a tale regime di favore da apposita disposizione di legge.

Con la prenotazione a debito le amministrazioni evitano il pagamento del tributo. Infatti il Contributo, viene annotato “a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”.

 

Quali Atti sono soggetti al Contributo Unificato?

Gli Atti che scontano il Contributo Unificato nel Processo Tributario sono:

  1. Ricorso ed appello principale.
  2. Appello incidentale.
  3. Riassunzione a seguito di rinvio da Corte di Cassazione.
  4. Istanza di revocazione ex art 395 c.p.c. di cui all’art. 64 d.lgs 546/92.
  5. Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..
  6. Ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs 546/92.
  7. Motivi aggiunti di cui art 24, c 4 d.lgs. 546/92.
  8. Reclamo di cui al comma 1 dell’art. 17 bis, d.lgs 546/92 al momento del deposito nella Segreteria della C.T.P.
  9. Riassunzione della causa dinanzi alla C.T.P. a seguito di decisione da parte della Cassazione sulla giurisdizione.
  10. Atti di intervento di cui all’art. 14 c.3, d. lgs 546/92.
  11. Istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all’art. 22, d. lgs 472/1997.
  12. Reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui agli artt. 28 e 45, d. lgs 546/92.

Gli Atti non soggetti al Contributo invece sono:

  1. Istanza di sospensione di cui all’art. 47, d.lgs. n. 546/92.
  2. Istanza di sospensione della sentenza di 1°grado limitatamente alle sanzioni o proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione.
  3. Istanza di correzione materiale della sentenza.
  4. Riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli artt. 39 e 40, d.lgs. n. 546/92.
  5. Riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell’articolo 5, d.lgs. n. 546/92.
  6. Istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.
  7. Motivi aggiunti di cui all’art. 24, c.4, d.lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario.
  8. Reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al dell’art. 17-bis c.1, d.lgs. n. 546/1992, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto ai sensi dell’art. 17-bis, c. 5, d.lgs. n. 546/1992.
  9. Relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all’art. 7, c. 2, d.lgs. n. 546/92.
  10. Chiamata in causa del terzo di cui all’art. 23, c. 3, d.lgs. n. 546/92.

 

Qual è la base di calcolo del Contributo Unificato?

Per poter versare il tributo va necessariamente individuato il valore della controversia. Sono stati, infatti, decisi degli scaglioni di valore in funzione dei quali applicare un Contributo Unificato.
Il Valore della controversia è l’importo del tributo oggetto del contendere, al netto di interessi e sanzioni.  
Una volta individuata la base di calcolo si procede per scaglioni, ovvero:

    • euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
    • euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
    • euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
    • euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
    • euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
    • euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Una volta determinato l’importo della base di calcolo e del tributo, il difensore deve dichiararli nelle conclusioni del ricorso. In caso di mancata indicazione il Contributo Unificato è dovuto nella misura massima.

Esistono però dei casi particolari da dover considerare quando si calcola Contributo Unificato nel Processo Tributario.

  • Valore della controversia indeterminabile:
    Si tratta di tutti quei casi in cui oggetto del contendere non è un tributo specifico ma decisioni o azioni che influenzeranno la determinazione di tributi. Un caso classico è l’attribuzione di rendita catastale di un immobile. Non riguarda un tributo, ma indirettamente, influenza l’ammontare di Imu e Tasi. In questo caso si determina in € 120, pari alla misura del terzo scaglione.
  • Impugnazione di più atti insieme:
    Il contributo unificato, in questo caso, dovrà essere versato in unica soluzione. Il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.

 

Come si paga il Contributo Unificato?

Per effettuare il pagamento del Contributo Unificato nel Processo Tributario esistono tre vie:

  1. Modello F23: tramite il modello F23 è possibile pagare inserendo come Codice Tributo 171T; come descrizione “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario”.
    Nel caso in cui non sia stato versato prima della costituzione in giudizio e quindi il contribuente sia chiamato al versamento da parte dell’organo di controllo, è possibile usare i seguenti Codici Tributo:
    172T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – interessi”
    173T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento”
    174T “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – sanzione”
    Inoltre il modello F23 va compilato indicando nel Punto 6 il codice Ufficio relativo alla Commissione Tributaria scelta. L’elenco è possibile trovarlo nel sito di Giustizia Tributaria.
    Nel Punto 8 il codice scelto tra quelli presenti nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate.
  2. Bollettino Postale: se il pagamento viene effettuato con bollettino postale è necessario versare sul conto corrente postale n° 1010376927, intestato a “Tesoreria di Viterbo – Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011
  3. Contrassegno: infine, il contrassegno può essere acquistato presso qualsiasi rivendita di generi di monopolio e valori bollati e deve obbligatoriamente contenere la dicitura “Contributo Unificato Tributario”.

Nel caso in cui si utilizzino i primi due mezzi di pagamento, il difensore dovrà allegare copia del versamento alla Nota di Iscrizione al Ruolo. Nel caso del contrassegno, invece, la marca va apposta sulla Nota di Iscrizione al Ruolo.

Nel caso in cui il pagamento venga omesso o venga fatto in misura parziale, il contribuente riceverà un invito al pagamento del Contributo Unificato. Maggiorato di interessi e sanzioni:

  • 33% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga oltre il termine assegnato ma entro sessanta giorni dalla notifica dell’invito al pagamento;
  • 150% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga tra il sessantunesimo giorno e il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
  • 200% del contributo dovuto  qualora il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento ovvero in caso di omesso pagamento.

Nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento a seguito dell’invito le somme saranno iscritte al Ruolo e verrà attivata la procedura di riscossione.

E’ possibile per il  Contributo Unificato la correzione di un errore materiale ad esempio quando il difensore ha dimenticato di dichiarare in atto il valore della lite e del relativo contributo. Ovvero quando il calcolo è stato sbagliato.
In entrambi i casi, depositando presso la Commissione la documentazione idonea è possibile ravvedere l’errore e pagare la differenza.

 

Quali strumenti e software calcolano il Contributo Unificato?

icontenzioso calcolo contributo unificato

Questa è solo una introduzione al complesso metodo di calcolo del Contributo Unificato nel Processo Tributario. Un calcolo da effettuare manualmente e con estrema attenzione da parte del professionista, a meno che non si utilizzi iContenzioso

iContenzioso, infatti, è l’unico software per il Contenzioso Tributario che calcola automaticamente l’importo del Contributo Unificato; inoltre, con la funzione di creazione della Nota di Iscrizione a Ruolo tutto quello che devi indicare sarà già presente nel modulo precompilato.

Con iContenzioso, moltissimi adempimenti che portano via tempo e fatica al commercialista non saranno più un problema. Per provare questa, e tutte le altre funzioni, di iContenzioso puoi attivare una DEMO GRATUITA per 30gg cliccando qui.

 

Sei un professionista singolo? Lavori in uno studio di piccole o di grandi dimensioni? O in una società di consulenza? Nessun problema: iContenzioso è disponibile in 4 versioni,  scegli quella giusta per te in funzione del numero dei tuoi collaboratori e delle funzionalità di cui hai bisogno:

[fusion_products_slider picture_size=”fixed” number_posts=”4″ carousel_layout=”title_below_image” autoplay=”yes” columns=”4″ column_spacing=”15″ show_nav=”yes” mouse_scroll=”no” show_cats=”no” show_price=”no” show_buttons=”yes” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” /]