Il CNDCEC, con un comunicato stampa pubblicato il 22 dicembre 2020, si è espresso i merito alla richiesta del requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria per i commercialisti che vorranno iscriversi all’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria.

Massimo Miani, Presidente del CNDCEC, in una lettera la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Antonio Leone, ai presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali e a quelli dei 131 Ordini territoriali della categoria professionale, ha sottolineato come tale richiesta risulti penalizzante per la categoria dei commercialisti.

L’istituzione dell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici d’Ufficio e Commissari ad Acta) è ormai imminente: tale elenco sarà tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo le modalità e in attuazione della delibera n. 2316 dell’11 dicembre 2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Molti Ordini territoriali hanno già ricevuto, dalle Commissioni tributarie aventi sede presso la loro circoscrizione, un fac-simile della domanda di iscrizione all’elenco speciale, nella quale tra i requisiti necessari all’iscrizione appare anche quello “di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria”.

Una richiesta che non trova giustificazione sotto il profilo normativo e che potrebbe essere eccessivamente penalizzante per i professionisti che svolgono la funzione di difensore dinanzi alle Commissioni Tributarie. Oltretutto, non esiste un requisito simile per l’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale, perciò un avvocato che esercita l’attività di difesa dinanzi al Tribunale può iscriversi nell’albo dei consulenti tecnici presso il medesimo Tribunale.

Ne consegue che l’attività di difesa davanti all’organo di giustizia in cui si vuole esercitare la funzione di consulente tecnico d’ufficio non può rappresentare una causa di incompatibilità per l’iscrizione nell’albo a tal fine istituito. L’esclusione dei difensori tributari dall’elenco speciale in via di adozione, quindi, priverebbe l’organo giudicante di gran parte dei professionisti in possesso delle competenze tecniche in materia tributaria, requisito fondamentale per svolgere il ruolo di Ausiliario della Giustizia tributaria.

Inoltre, evidenzia ancora Miani, la causa di incompatibilità è ancora più penalizzante e ingiustificata se riferita alla funzione di Commissario ad acta, il cui esercizio dipende ancora una volta dall’iscrizione all’elenco speciale di prossima istituzione.

Sarebbe poi opportuno eliminare l’ulteriore previsione secondo la quale il professionista debba essere sia iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria Tribunale o Corte di Appello “competente per territorio”. Infatti, se le norme in merito al processo tributario non contengono disposizioni sull’istituzione di albi di consulenti tecnici di ufficio o commissari ad acta disposti specificatamente al funzionamento della Giustizia Tributaria, è altrettanto vero che richiedere una specifica iscrizione al nascente elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria equivale di fatto a implementare un nuovo elenco distinto da quello tenuto presso il Tribunale.
Se è così e la richiesta di iscrizione in un nuovo elenco, diverso rispetto a quello tenuto da Tribunale, è legittimo chiedersi se la  preventiva iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale sia necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria.
Se invece si tratta dell’istituzione di una nuova categoria all’interno dell’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale, allora sarebbe stato più opportuno non richiedere al professionista di iscriversi ad un nuovo elenco speciale, ma semplicemente di comunicare la propria volontà ad essere incluso in un nuova categoria tributaria dell’albo dei consulenti tecnici già tenuto presso ogni tribunale.
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