Con il provvedimento n.13095 del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato due modelli IVA, il modello IVA/2021 e il modello IVA Base/2021.

Il modello deve essere tramesso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2021, mentre il termine ultimo per il versamento è il 16 marzo di ogni anno se si sceglie il versamento in un’unica soluzione, mentre se si sceglie la rateizzazione, con una maggiorazione, il 16 marzo rappresenta il termine per il versamento della prima rata. Il versamento può anche essere posposto al 30 giugno 2021, con ulteriori maggiorazioni. Infine, se il saldo IVA 2020 non viene versato entro il 16 marzo, può essere versato entro il 30 giugno 2021 o il 30 luglio 2021, con l’applicazione degli interessi.

Ulteriori novità previste nei modelli IVA 2021 sono:

  • il rigo VA16, per chi ha beneficiato dei provvedimenti di agevolazione per la sospensione dei versamenti, emanati per far fronte all’emergenza sanitaria ancora in corso;
  • il rigo VL41, che mette in luce l’eventuale IVA periodica non versata e quale sarebbe stato il credito qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata versata per intero entro la data di presentazione della dichiarazione annuale;
  • il rigo VF34, per evidenziale l’esenzione IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19;
  • il quadro VQ, per monitorare i crediti potenziali che riguardano le annualità precedenti che non erano state evidenziate nel quadro VL per la mancata esecuzione di versamenti periodici, dovuti a versamenti non spontanei effettuati a causa di dichiarazioni di irregolarità o cartelle di pagamento determinate dalle attività di controllo automatizzati da parte dell’Agenzia
  • il quadro VO riporta novità in merito ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.
Infine, il nuovo modello IVA 2021 non riporta più il quadro VI, a causa dell’eliminazione dell’obbligo per i fornitori di comunicare le dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali. Modifiche simili sono presenti anche nel prospetto IVA 26/PR  riservato all’ente o società controllante nell’ambito della procedura liquidatoria dell’IVA di gruppo.
Photo credits: AndreyPopov/DepositPhoto